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Alimentari del Po (sito)

Posted by nurwebagency on 20th novembre 2009

alimentaridelpo

Pubblicato il nuovo sito di Alimentari del Po - www.alimentaridelpo.it.

Il nuovo sito, che fa riferimento alla bottega alimentare di Sermide (MN), ha lo scopo di presentare l’attivitĂ  e soprattutto i prodotti tipici di questa zona geografica fortemente connotata dalla presenza del fiume Po.  Visti i buoni riscontri della clientela della bottega che hanno sottolineato piĂą volte le pecupliaritĂ  di questi prodotti che vengono dalla tradizione contadina, Alimentari del Po ha pensato di esportare questi prodotti su una clientela piĂą vasta, sfruttando il mezzo del web.

Il layout del sito internet si presenta semplice e intuitivo, con immagini che riprendono la tipicità dei prodotti e delle lavorazioni effettuate, nonchè le colorazioni tipiche di ispirazione contadina.

Per maggiori informazioni visitare il sito digitando www.alimentaridelpo.it oppure scrivere una mail a info@alimentaridelpo.it.

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Siti web, i nuovi obblighi informativi

Posted by nurwebagency on 30th settembre 2009

Nell’ottica di adeguamento alle nuove normative vigenti, NUR Srl vi suggerisce di prendere visione delle nuove procedure attuative a carico delle aziende in materia di “Dati aziendali informativi sul sito web e non solo”.

 

OGGETTO: I nuovi obblighi pubblicitari/informativi a carico delle societĂ 
RIFERIMENTI: Art. 42, Legge 88/2009

 

La Legge c.d. “Comunitaria 2008”, modifica e integra le disposizioni previste dal Codice Civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In merito si evidenzia per le società di capitali, l’obbligo di riportare dette informazioni anche nel proprio sito web e la facoltà di depositare/iscrivere atti presso il Registro delle Imprese in altra lingua ufficiale della Comunità Europea. Per la generalità delle società si sottolinea che l’inadempimento dei previsti obblighi pubblicitari / informativi comporta, ora, l’espressa comminazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Nell’ottica di adeguare la normativa nazionale e quella comunitaria la Legge 7.7.2009, n.88, c.d. “Comunitaria 2008”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.161 alla Gazzetta Ufficiale del 14.07.2009 ha modificato / integrato gli artt. 2250, denominato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” e 2630, “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”, C.c., in materia di adempimenti pubblicitari /informativi delle società.

 

I NUOVI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI/INFORMATIVI PREVISTI PER LE SOCIETA’
Il citato art. 2250, C.c., già prevedeva, prima dell’intervento della Legge Comunitaria 2008, per le società soggette all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese di indicare, negli atti e nella corrispondenza, una serie di informazioni.
Tali informazioni, da riportare ad esempio nei contatti, fatture, ordini, lettere, ecc., distinte per tipologia di societĂ , sono le seguenti:

 

SocietĂ  di capitali
SocietĂ  di persone
(commi 1 e 3, art, 2250)

·         La sede della società;

·         L’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società risulta iscritta;

·         Il numero di iscrizione presso il Registro delle imprese (coincidente con il codice fiscale);

·         Lo stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società.

SocietĂ  di capitali
(comma 2, art, 2250)

·         Il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Srl e Spa
(comma 4, art, 2250)

·         La sussistenza di un unico socio (società uni personale)

 

NB: Si rammenta l’obbligo pubblicitario previsto altresì dall’art. 2497-bis, C.c., relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento la società è soggetta.

 

L’art. 42, Legge Comunitaria 2008, integra per le sole società di capitali (spa, sapa e srl) gli adempimenti pubblicitari / informativi previsti a carico delle società in generale. Al citato art. 2250, C.c., sono stati aggiunti 3 nuovi commi che rispettivamente prevedono:

·         La possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all’iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un’altra lingua “ufficiale” della Comunità Europea (ad esempio, in francese) purché all’atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto (comma 5);
Il successivo comma 6 precisa che: “in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana”.

·         L’obbligo di fornire le informazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, del citato art. 2250, C.c. anche sul sito web della società.
In merito si evidenzia che il nuovo comma 7 dispone che:
“le società di cui al quinto comma (società di capitali) che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma”.

[Esempio]

Nur s.r.l.

Sede legale – Via n. sauro 18

46100 Mantova (Mn)

P.IVA 01902640208   - C.F. 01902640208

Capitale sociale € 19.365,00 i.v.

Reg. Imprese di Mantova n. 01902640208

REA n. 207494

 


IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

A seguito della modifica/integrazione attuata dal citato art. 42, Legge Comunitaria 2008, è prevista, espressamente per l’omissione delle informazioni sopra esaminate, la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630, C.c.

L’art. 2630, C.c., infatti dispone, nella sua novellata stesura, che è punito con la seguente sanzione pecuniaria “chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società” (ad esempio, consiglieri C.d.A., Amministratore Unico, ecc.) omette di eseguire i sopra citati obblighi pubblicitari.à da € 206 a € 2.065

Sanzione pecuniaria amministrativa

Il citato art. 2630, C.c., così dispone:
“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte nell’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Pertanto ci preme comunicarvi come questa nuova legge impone di aggiornare i dati aziendali all’interno del sito internet e della posta elettronica*. Qualora il vostro sito internet non sia aggiornato con le vigenti normative, potete contattarci per effettuare l’aggiornamento (previa invio dei dati aziendali come da esempio soprastante).

*per quanto riguarda la posta elettronica, dovete aggiornare la firma in calce alle vostre mail attraverso le impostazioni del vostro programma di gestione delle mail (Outlook, Outlook Express, etc…).

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NUR Mobile: Siti web per cellulari

Posted by nurwebagency on 30th giugno 2009

NUR Web Agency amplia ancora il ventaglio di offerte per i propri clienti.
Da oggi è infatti attivo il sito di NUR MOBILE, dominio .mobi che rappresenta la versione mobile del sito principale dell’agenzia di comunicazione NUR. Oggi infatti i contenuti del sito saranno veicolati anche sui cellulari di ultima generazione e smartphone, per rendere sempre piĂą interattivo il rapporto con gli utenti, cercando di offrire contenuti sempre aggiornati anche su supporti mobili.

Desideri maggiori informazioni sui Siti Web per Cellulari?
Visita il sito oppure scrivi a info@nur.it.

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Restyling sito Agrogest

Posted by nurwebagency on 2nd marzo 2009

agrogest

Pubblicato online il nuovo sito di AGROGEST - www.agrogest.com.

Il restyling effettuato ha compreso una totale ristrutturazione grafica e concettuale rispetto alla precedente versione. Il sito attuale infatti si caratterizza per una linea snella ed essenziale, pur mantenendo la sua completezza espositiva delle varie sezioni. I prodotti infatti sono stati sapientemente divisi in categorie stabilite per tipologia merceologica, per fa meglio orientare l’utente che a colpo d’occhio potrĂ  trovare il prodotto cercato all’interno del sito. Una ricca galleria di immagini poi rende piĂą piacevole e completa la navigazione, arricchita inoltre dalle schede tecniche che evidenziano le caratteristiche dei prodotti di Agrogest.

Agrogest srl è una azienda che dal 1996 si propone come partner e fornitore ideale per le aziende che devono rinnovare, sviluppare e realizzare sistemi di stoccaggio nel settore alimentare. Uno staff altamente professionale e competente con idee, soluzioni, e prodotti sempre all’avanguardia e nel rispetto delle normative vigenti consentono ai propri clienti di disporre di ottime soluzioni in grado di rispondere nel migliore dei modi alle specifiche esigenze aziendali e alle costanti evoluzioni del mercato. Studio, sperimentazione e aggiornamento continuo ci hanno permesso e ci permettono di proporre ai nostri clienti soluzioni e prodotti di ottima qualità, alta resistenza e altamente competitivi nei costi.

Il sito internet, reperibile all’indirizzo www.agrogest.com, è disponibile in ben quattro lingue:
- Inglese
- Italiano
- Francese
- Russo

Per maggiori informazioni, potete contattare Agrogest all’indirizzo info@agrogest.com.

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